Le quattro giornate di riposo previste dal CCNL del 6.7.1995 possono essere trasportate nell’anno successivo se non fruite?

Ecco il quesito affrontato da ARAN:

Le quattro giornate di riposo previste dall’art.18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, ove non siano richieste né fruite dal dipendente nell’anno solare di maturazione, fermo restando che le stesse non possono essere retribuite sia perché la mancata fruizione non è avvenuta per ragioni di servizio, sia perchè non è possibile ricorrere all’istituto della monetizzazione per effetto della legge n.95/2012, possono essere trasportate nell’anno successivo, sulla base della loro assimilazione alle giornate di ferie?

Nel merito, ARAN ricorda che i giorni di riposo di cui all’art. 18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 devono essere fruiti esclusivamente nell’anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo trasportarli nell’anno successivo a quello di loro maturazione.

Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN RAL_1934 del 30 maggio 2017

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