Legittima la richiesta delle maggiorazioni semestrali del 10% effettuata con la cartella di pagamento

“In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.

Questo è quanto ribadito dai giudici in merito alla denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 cod. proc. civ. che la ricorrente sosteneva essere applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S..

Consulta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3621 del 10.2.2017

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