Limiti di velocità minimi e massimi – Violazione art. 142 C.d.S.

Gli enti proprietari delle strade hanno la facoltà discrezionale di fissare, con apposita segnalazione, i limiti di velocità minimi e massimi anche in difformità rispetto a quelli fissati in via generale dall’art. 142 C.d.S., facoltà che risponde alla considerazione dello stato dei luoghi e che deve comunque contenersi entro i limiti massimi di cui al primo comma della norma citata. L’esercizio di tale facoltà discrezionale non può essere sindacato in sede giurisdizionale.

Nel tratto di strada percorso dal ricorrente era espressamente segnalato un limite di velocità di 90 km/h con appositi cartelli di inizio e fine, elemento immediatamente percepibile che impone la percorrenza della strada ad una velocità inferiore a quella generalmente prevista.

La Corte rigetta pertanto il ricorso.

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