Liquami di animali in strada pubblica: condanna per l’allevatore

Il caso. Il Tribunale di Roma condannava all’ammenda il proprietario di allevamento di bovini, per il reato di cui all’art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose), avendo questi cagionato disturbo ai membri di un consorzio attraverso l’emissione di vapori, gas e fumi, nonché liquami.

L’imputato propone ricorso per Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi di ricorso, della configurabilità, del reato di cui all’art. 675 c.p. (Collocamento pericoloso di cose), anziché di quello addebitatogli.

La Corte, preso atto delle risultanze del verbale delle forze dell’ordine e dei sopralluoghi, ritiene appurato lo sversamento dei liquami su strada pubblica, nonché la mancanza all’interno della stalle di proprietà del ricorrente, di idonee strutture contenitive dei medesimi, i quali per l’appunto venivano scaricati sulla strada.

Ciò è sufficiente per ritenere integrata la fattispecie contestata, non è necessaria alcuna verifica del danno concreto ed attuale alle persone, bastando l’attitudine della condotta all’offesa delle persone, circostanza verificatasi nel caso in esame e motivata dal Giudice con l’esposizione del pericolo della salute pubblica, essendo evidente il rischio di patologie infettive derivanti dall’esposizione ai liquami». Il ricorso è dunque inammissibile.

Consulta la sentenza n. 56065/2017, Cassazione penale

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