L’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti è rivolta soltanto ai destinatari di essa

Accanto al generale divieto di abbandono dei rifiuti e al correlato obbligo di rimozione in capo a colui che ha proceduto all’abbandono (ed alla posizione del proprietario “incolpevole”), si colloca l’ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3. Essa può essere emanata solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti.
Dunque, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione III sez.pen. sentenza n. 31291 del 17 luglio 2019, che ha annullato la sentenza di condanna dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 255 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006, per avere non ottemperato all’ordinanza sindacale  emanata, ai sensi dell’art. 192 comma in quanto la sanzione penale di cui all’art. 255 comma 3 cit, è rivolta propriamente non già ai responsabili dell’abbandono o ai proprietari menzionati nella prima norma, ma ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all’art. 193 comma 3, è rivolto ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato.

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