Merce contraffatta: è falsificazione di marchio se inequivocabilmente differisce dall’originale?

La Corte di Cassazione osserva che non può ritenersi falsificazione se i marchi, loghi o segni distintivi rievocano o somigliano ma inequivocamente differiscono dall’originale e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste: “Non può inoltre e comunque non notarsi che, non solo non è stata acquisita la prova della registrazione delle diciture e immagini esatte riportate sulla merce sequestrata, ma le stesse per come descritte nell’imputazione e nella sentenza di primo grado neppure all’evidenza possono ritenersi falsificazione di marchi, loghi o segni distintivi noti, ai quali somigliano e che possono rievocare, ma dai quali in equivocamente differiscono (basti pensare alla dicitura “O.M.”, simile ma non uguale, neppure grossolanamente, a quella dello stilista «A.M.», alla pure diversa dicitura riferita al marchio noto N.) e che il Tribunale si era limitato a definire “analoghi”.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione del 28.7.2016 n. 33079

 

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