Monopattini elettrici equiparati ai velocipedi

Con l’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento 8.0.31 (testo 5) i monopattini elettrici di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 saranno equiparati ai velocipedi; con tale equiparazione c’è allora da chiedersi, stante la successione delle leggi nel tempo e la gerarchia delle fonti se i monopattini elettrici/velocipedi dovranno circolare secondo le regole stabilite per i veicoli e secondo quelle specifiche dell’articolo 182 o se saranno ancora vincolati alle disposizioni del decreto 4 giugno 2019 che, vale poi la pena ricordare, ha una efficacia limitata nel tempo per la sperimentazione.

La proposta pare da un lato risolvere il problema della classificazione dei monopattini elettrici, dall’altro complica ulteriormente la questione della classificazione degli altri veicoli per la micromobilità elettrica, sulla quale i Ministeri non hanno preso una posizione; fatto grave, visto che a mesi di distanza non sono riusciti a fornire indicazioni operative in merito.

Come più volte sostenuto, l’unica via è l’intervento normativo, come infatti si è visto con questo emendamento, ma dovrebbe riguardare tutti gli altri veicoli per la micromobilità.

Questa continua improvvisazione non giova certo a nessuno, per cui sarebbe opportuno ripartire da capo, ammettendo l’errore e disciplinare con chiarezza la circolazione di questi veicoli elettrici, piuttosto che procedere a tentoni.

8.0.31 (testo 5)

Comincini, Conzatti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

  1. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».

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