Multa per eccesso di velocità: nulla se mancano gli estremi del decreto prefettizio

In materia di rilevamento automatico della velocità, su strade urbane ad alto scorrimento e strade extraurbane secondarie, prima di procedere con il posizionamento del misuratore è necessario ottenere l’autorizzazione del Prefetto, tramite decreto. Questo deve riportare, con precisione, il luogo ove verrà eseguito il rilevamento.

Gli estremi del decreto devono essere riportati sul verbale della multa per eccesso di velocità, per garantire al trasgressore il diritto di difesa. Nel caso in cui questi siano assenti la multa è da considerarsi nulla. Questo il parere della Corte che “ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015)”.

Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 26441 del 20.12.2016

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