Notificazioni: valida la notifica eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento

Ci occupiamo di due recenti sentenze della Cassazione che confermano quanto già ribadito: la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

L’art. 26 d.P.R. 602/73, oltre a stabilire quanto già citato sopra, chiarisce anche che “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”. 

Fra queste:

  • destinatario;
  • persona di famiglia;
  • addetti alla casa;
  • addetti all’ufficio o all’azienda. 

È l’ufficiale postale a garantire il perfezionamento della notifica, tramite il menzionato avviso di ricevimento.

Consulta la Sentenza n. 14949/2017

Consulta la Sentenza n. 14950/2017

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