La Cassazione stabilisce l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale

Circolava fuori dalla propria abitazione trasportando con sé un coltello della lunghezza di 18.5cm, idoneo all’offesa. In seguito ai controlli della Polizia Locale veniva irrogata una sanzione pari a €2000, contro la quale veniva presentato ricorso in tribunale. Secondo l’uomo, un indiano “Sikh”, il pugnale è giustificato e in quanto simbolo della propria religione sarebbe tutelato dall’art. 19 della Costituzione. Sarebbe equiparabile in questo ad un turbante.

Secondo il giudice di merito, le usanze religiose integravano mera consuetudine della cultura di appartenenza e non potevano annullare l’effetto della norma penale dettata a fini di sicurezza pubblica. Dello stesso avviso sono anche i giudici della Cassazione.

Il reato sarebbe escluso in presenza di un “giustificato motivo”, che ricorre quando le esigenze dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (per fare un esempio, quando un uomo porta un coltello per andare a potare alberi, o quando un medico porti con sé un bisturi). Nel caso in questione l’imputato era in strada e non aveva alcuna ragione di portare con sé un’arma bianca.

Impossibile poi giustificare il porto dell’arma facendo ricorso al credo religioso. I giudici infatti stabiliscono che “In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine […] il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina. […] non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante”.

Queste le conclusioni degli Ermellini: “La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere”.

Riaffermato quindi, nei termini sopraesposti, il principio per cui nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere.

Consulta la Sentenza n. 24084 del 15.5.2017, Corte di Cassazione

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