Occupazione suolo pubblico: difformità della struttura dal titolo autorizzativo

Nel caso di opera realizzata in modo difforme rispetto a quanto consentito dal Comune nel provvedimento di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico non vi è dubbio, per il Consiglio di Stato, che l’oggettiva difformità rispetto a quanto consentito nel provvedimento vale a giustificare l’ingiunzione di demolizione adottata dall’ente proprietario del suolo, a prescindere dal regime edilizio dell’opera.
Nello specifico caso in analisi, rispetto all’iniziale autorizzazione, la struttura eseguita dalla ricorrente è difforme avendo la stessa aggiunto un ulteriore pannello sul lato della struttura prospiciente l’entrata dell’esercizio commerciale e una tenda (in sostituzione dell’ombrellone). Per i giudici del Consiglio di Stato: “A prescindere dall’incidenza che tali aggiunte hanno sulle caratteristiche di precarietà dell’opera, e, quindi, sul suo regime urbanistico, non vi è dubbio, per quel che più rileva in questa sede, che esse determinano, comunque, una oggettiva difformità rispetto a quanto consentito nel provvedimento di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e tanto vale a giustificare l’ingiunzione di demolizione adottata dall’ente proprietario del suolo”. In altri termini, è decisiva la circostanza che la struttura è realizzata non su un suolo di proprietà privata, ma su un suolo di proprietà pubblica. Prima ancora di stabilire quale sia il regime edilizio-urbanistico dell’opera (e, quindi, se la sua realizzazione richieda o meno un determinato titolo edilizio) è preliminare stabilire se di tratta di opera conforme al titolo che giustifica l’occupazione del suolo pubblico.
Consulta la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4847 del 21.11.2016

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