Odinanze contingibili e urgenti

Sulla base dell’art. 38 della legge n. 142 del 1990, così come trasposto nel testo unico per gli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, l’ordinanza di cui trattasi, per la sua natura e contenuto, avrebbe dovuto essere emanata non già dal dirigente ma dal sindaco del Comune (anche, auspicabilmente, su proposta del primo). Da ultimo, deve essere ricordato come l’art. 107, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000 abbia, per un verso, stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” e che, per altro verso, ciò sia avvenuto “salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54”. In sostanza, anche la previsione che ha attribuito ai dirigenti, in via generale, tutti gli atti “gestionali” già di competenza del sindaco, ha fatto salva l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti che, quindi, continuano a rimanere oggetto di esclusiva attività dell’organo elettivo (Cass. pen. n. 15980 del 2014).

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