Omicidio stradale: colpa e nesso causale

Il caso. Il ricorrente condannato per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme in tema di circolazione stradale. A parere dei consulenti una velocità rispettosa del limite imposto avrebbe consentito l’effettuazione di manovra d’emergenza idonea ad evitare l’urto.

Il ricorrente lamentava con il ricorso vizio di motivazione in ordine all’accertamento della colpa ed al diniego della sospensione condizionale della pena.

L’evento dannoso oggetto della discussione sulla responsabilità dell’agente in tema di omicidio stradale deve essere prevedibile.

Dunque la valutazione circa la prevedibilità dell’evento dovrà fondarsi sulla conoscenza e valutazione delle condizioni oggettivamente presenti al momento dell’evento e sulle conoscenze che l’agente doveva o poteva avere circa la possibilità di verificazione dell’evento a seguito della condotta dal medesimo assunta.

Diviene necessario stabilire l’esistenza del nesso causale tra condotta posta in essere, o omessa, ed evento dannoso.

La colpa «si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo, quando cioè l’evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando – insomma- si configura la cosiddetta “causalità della colpa”».

Quindi, «la violazione della regola cautelare, presupposto della condotta colposa, e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi necessariamente se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio che la regola stessa mirava a prevenire difettando l’evitabilità e quindi la colpa quando l’evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari».

Consulta la sentenza n. 10378/2018, Cassazione penale

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