Omicidio stradale: pena prevista e applicazione della legge

L’evento, di gravità inaudita, viene così riassunto dalla Corte territoriale: “smodatamente ubriaco, circolando a velocità sostenuta in un centro abitato, privo di ogni controllo della guida, zigzagando e viaggiando contromano, con assoluto disprezzo per la altrui incolumità, M. aveva investito due ciclisti che procedevano regolarmente in fila indiana, uccidendo il padre e, del tutto fortuitamente, solo ferendo il figlio di otto anni”.

L’automobilista, condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione per un concorso di più reati (fra cui omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza) presenta ricorso in Cassazione lamentando, fra l’altro:

  • l’incompatibilità della doppia condanna ricevuta, per omicidio stradale e per guida in stato di ebbrezza, sostenendo che considerare lo stesso fatto (l’alterazione psicofisica dovuta all’alcol) per procedere alla doppia condanna rilevata violerebbe il principio del “ne bis in idem sostanziale che impedisce di porre a carico del soggetto due volte la stessa circostanza di fatto”;
  • la gravità della pena ricevuta, considerato il non riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il parere della Cassazione: la definizione di omicidio stradale

La Corte nel procedere al rigetto del ricorso presentato ricorda il testo dell’art. 589-bis C.P., entrato in vigore nel marzo del 2016:

“Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni“.

Come si legge nel testo dell’articolo e come ribadito dai Giudici, la nuova legge prevede chiaramente chiunque sia alla guida di un veicolo in guida in stato di ebbrezza una pena più grave rispetto al “caso-base” (che si riferisce a “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona” violando nella circostanza il Codice della Strada).

Prima dell’entrata in vigore della cosiddetta legge sull’omicidio stradale il C.P., all’art. 589 prevedeva, per l’ipotesi di omicidio colposo aggravato da guida in stato d’ebbrezza, una pena compresa fra i tre e i dieci anni di reclusione. Il problema che la Corte si pone è quella della successione delle diverse leggi nel tempo. Considerato che il reato è stato commesso prima del 2016, e quindi prima dell’entrata in vigore del testo citato in precedenza, quale norma applicare?

Il principio della lex mitior

Alla luce della Sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale, la quale “non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa”, e del principio della lex mitior, secondo il quale una volta ricavata una legge meno severa questa è da applicarsi integralmente, appare evidente che l’imputato vada punito secondo la legge in vigore al momento dell’incidente. Da qui discendono i tre anni di pena applicati contro gli otto previsti dal reato di omicidio stradale.   

Quanto al riferimento al concetto del ne bis in idem la Corte ricorda “che uno stesso elemento ben può essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze”, come in questo caso accade per lo stato di ebbrezza alcolica, aggravante del reato di omicidio stradale e reato a sé stante che comporta l’aumento di quattro mesi della reclusione prevista.

Riguardo alle circostanze attenuanti gli ermellini ricordano che la motivazione data dal giudice non può essere sindacata in Cassazione “neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato”. Così concludendo, il ricorso è stato respinto.

Corte di Cassazione, Sentenza del 18.1.2017, n. 2403

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