Omicidio stradale: per essere condannati basta una sosta vietata

L’imputato aveva lasciato un autoarticolato in sosta lungo una stradina di campagna, mettendosi poi al lavoro e iniziando a caricare alcuni blocchi di cemento sul mezzo. Pochi minuti dopo sopraggiungeva un autocarro il cui autista, abbagliato dal sole, non scorgeva in tempo il veicolo parcheggiato in modo da occupare gran parte della carreggiata. L’impatto, inevitabile, risulta fatale per il secondo conducente.

Il tribunale procede a condannare l’autista dell’autoarticolato per omicidio colposo con violazione delle leggi sulla circolazione stradale. La sentenza è confermata, con rideterminazione della pena, dalla corte di appello e ora il processo giunge in Cassazione.

I motivi di ricorso

La violazione commessa riguarda l’articolo 157 C.d.S., nella parte in cui vieta “la sosta del veicolo sulla corsia di marcia di una strada sita al di fuori del centro abitato ed occupando gran parte della stessa”. L’ingombro causato in questo modo ha reso inevitabile il sinistro mortale, riguardo al quale nessuna colpa si può comminare alla parte offesa, considerando che questa procedeva a velocità moderata, per di più contro il sole abbagliante (i fatti sono avvenuti di primo mattino) e che il mezzo in sosta non era in alcun modo segnalato.

I motivi di ricorso riguardano in particolare le cause del sinistro: la vittima non sarebbe riuscita a evitare l’impatto con il mezzo fermo, nonostante gliene fosse stata segnalata la presenza da alcune persone a piedi lungo la strada. Egli, inoltre, non indossava le cinture di sicurezza. Insomma l’offeso non avrebbe messo in atto “quelle regole cautelari, più severe di quelle ordinarie, da osservare in occasione dell’avvistamento per tempo di un autocarro fermo sulla strada”.

La Corte respinge il ricorso: considerato il pericolo causato dall’imputato a causa dell’ingombro creato sulla strada, nessun accorgimento messo in atto sarebbe stato sufficiente a mettere in sicurezza gli altri utenti della strada, né le luci di segnalazione attivate, né la presenza delle persone a terra ad avvisare del pericolo. Non è in nessun modo possibile sostenere che la colpa del sinistro sia della vittima, dal momento che la situazione di pericolo è stata causata dalla violazione delle norme sulla sosta sopra riportata.

Così concludono i giudici: “ciò che il ricorrente perde di vista è che l’autocarro non si sarebbe dovuto trovare in quel posto, una volta esclusi, si ripete, una situazione di emergenza che avesse costretto a porre in essere quella sosta (guasto improvviso, malore dell’autista ecc.), o il caso in cui si fosse munito di apposita autorizzazione amministrativa per sostare in quel luogo al fine di caricare i mattoni di cemento; ed, infatti, solo in tali situazioni si sarebbero potute valutare come idonee o meno le precauzioni adottate per segnalare la presenza agli altri utenti della strada dell’autocarro in sosta lungo il margine della carreggiata, al fine di esonerare l’agente da ogni responsabilità in relazione ad una sosta da lui non voluta e/o autorizzata.”

Consulta la Sentenza n. 3296 del 23.1.2017, Corte di Cassazione

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