Ordinanza di sgombero di un edificio a tutela dell’incolumità pubblica

Invero è pacifico che la situazione di degrado e di pericolo, non risolta con gli strumenti ordinari e dunque degenerata, necessitasse di intervento urgente a tutela della pubblica incolumità, ivi compresa quella della stessa ricorrente, la cui permanenza all’interno del fabbricato la avrebbe esposta ad un serio pericolo. Come ricavabile dall’art. 54 comma 4, t.u. n. 267 del 2000 in materia di ordinanze contingibili e urgenti, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l’eliminazione dei pericoli che la minacciano, ma anche attraverso l’adozione delle opportune misure di prevenzione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.12.2014, n. 12136). La circostanza che la vicenda fosse già nota all’amministrazione non ha ex se rilevanza sull’esistenza o meno del pericolo di danno, sia in relazione al suo aspetto ontologico, sia in rapporto alle vicende della situazione stessa, siano esse di aggravamento o comunque di modifica. Infatti, l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze extra ordinem ex art. 54 comma 4, t.u. enti locali. Tali ordinanze, invero, possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (Cons. Stato, sez. IV, 12.6.2014, n. 3001). È pacifico, inoltre, che la competenza ad adottare simili ordinanze è riservata dalla legge al Sindaco il quale, nel caso di specie, ha firmato l’ordinanza ed ha ampiamente motivato le ragioni di una decisione così estrema.

2. La natura delle ordinanze contingibili e urgenti esclude che siano necessarie formalità preventive quali la comunicazione di avvio del procedimento o una preventiva diffida. In materia di emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente, invero, non si applicano le norme procedimentali a presidio della partecipazione del privato, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, in quanto incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravantesi con il trascorrere del tempo: di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del sindaco non può che essere di pregiudizio per l’urgenza di provvedere (TAR Puglia, Bari, sez. III, 23.4.2015, n. 646).

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