Ordinanze contingibili e urgenti

Nel contempo autorizzando “per motivi di interesse pubblico, il passaggio della condotta provvisoria, su fondi privati limitrofi e incolti, […] salvaguardando l’interesse pubblico e privato”, considerato che “presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali e imprevedibili di carattere provvisorio, non fronteggiabili con gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico, e a condizione della temporaneità dei loro effetti” (sez. VI, sent. n. 5276/2013). Per vero, nel caso in esame, devono ritenersi insoddisfatti entrambi i requisiti. Da un lato, infatti, il fenomeno locale degli incendi boschivi, al quale si intende porre rimedio attraverso il provvedimento impugnato, non presenta affatto i caratteri della eccezionalità e imprevedibilità – come risulta dai provvedimenti relativi all’anno precedente e indicativi della ricorrenza del problema della prevenzione incendi nell’area – sicché ad esso si sarebbe potuto e dovuto fare fronte con una adeguata programmazione, che avrebbe consentito l’utilizzo degli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento e conseguentemente delle ordinarie garanzie procedimentali apprestate per i privati interessati. Dall’altro, a fronte della reiterazione annuale di provvedimenti “contingibili e urgenti” di analogo contenuto limitativo del godimento della proprietà privata, deve ritenersi disatteso anche il requisito della temporaneità degli effetti, il quale è incompatibile con il carattere di periodicità dell’intervento pubblico.

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