Orientamento ARAN – Aspettativa

In materia, si ritiene opportuno precisare quanto segue: 

a) sulla base delle precise indicazioni dell’art.11 del CCNL del 14.9.2000, la durata complessiva del periodo di aspettativa per motivi personali non può essere superiore a dodici mesi in un triennio e deve essere fruita in non più di due periodi;

b) secondo l’art.14 del CCNL del 14.9.2000, per poter fruire di un ulteriore periodo di aspettativa per motivi personali, anche per causali diverse, e quindi, anche sulla base di diverse fonti regolative, è necessario che siano trascorsi almeno sei mesi di servizio attivo dal termine del godimento dell’aspettativa precedente;

c) la vigente disciplina contrattuale dell’istituto (art. 11 del CCNL del 14.9.2000 del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali) non prevede che l’aspettativa per motivi personali possa essere utilizzata dal dipendente che ne fruisce anche per l’instaurazione e lo svolgimento, durante lo stesso periodo, di un altro rapporto di lavoro, anche se di carattere temporaneo.  Infatti, una tale ipotesi sarebbe in contrasto con la vigente disciplina in materia di incompatibilità contenuta nell’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, dato che durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro è ancora vivo, anche se in una fase di quiescenza, con la sospensione delle reciproche obbligazioni delle parti (quella di rendere la prestazione del dipendente e quella di corrispondere la retribuzione del datore di lavoro pubblico). Sono fatte salve, evidentemente, le particolari ipotesi derogatorie stabilite da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, quella prevista dall’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001).

 

Fonte: www.aranagenzia.it

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