Permesso invalidi contraffatto: utilizzare una fotocopia non è reato

Una donna è stata ritenuta responsabile di contraffazione (artt. 477.482 del Codice Penale) per aver utilizzato una fotocopia al posto del permesso invalidi originale (da lei comunque posseduto). La stessa propone ricorso in Cassazione: secondo il parere della difesa il fatto non sussiste. Il reato di falso contestao riguarda infatti la fotocopia di un documento realmente posseduto.

I giudici, dopo aver ricordato che “se è vero che la fotocopiatura a colori del tutto simile all’originale può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante, è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo, l’utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato de quo”, procedono ad accogliere il ricorso.

L’autorizzazione al parcheggio originale era comunque posseduta dall’imputata e non poteva essere utilizzata da nessun altro soggetto. Il motivo che ha spinto all’utilizzo di una fotocopia è legato al pericolo di smarrire il permesso originale durante i frequenti viaggi di lavoro, effettuati con auto a noleggio.

L’azione di fotocopiatura si configura, quindi, non come abusiva moltiplicazione di un’autorizzazione amministrativa, ma come utile strumento per utilizzare l’autorizzazione al suo scopo prevenendo il problema di un eventuale smarrimento.

Annullata quindi la condanna. Utilizzare una fotocopia di un permesso invalidi per essere sicuro di non perdere l’originale è lecito.

Consulta la Sentenza n. 18961 del 20/4/2017, Corte di Cassazione 

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