Personale

La contestazione dell’addebito disciplinare deve rispettare il principio della previa e specifica contestazione dell’addebito, che assolve alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente diritto di difesa fornendo al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. Non è richiesta l’osservanza di schemi formali prestabiliti e essendo solo sufficiente che la contestazione degli addebiti disciplinari consenta al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede disciplinare, è pienamente ammissibile la contestazione per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, perché, anche in tale ipotesi, risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.

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