Personale

1. Il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, fruibile per l’assistenza delle persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria in base alle norme costituzionali.

2. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Vedi il testo della sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *