Prelievo del sangue: se il sospettato di ubriachezza non viene sottoposto a cure mediche non si può imporre

Il caso trattato dalla Cassazione con la Sentenza in esame, la n. 21885/17, riguarda un uomo coinvolto in un sinistro stradale e sospettato di guida in stato di ebbrezza: l’imputato viene assolto perché il prelievo ematico era stato effettuato dai sanitari esclusivamente su richiesta del personale di PG.

In questo caso è necessario dare l’avviso, anche in maniera informale, del fatto che la struttura ospedaliera procederà al prelievo ematico non per motivi di carattere medico-terapeutico, ma per motivi di legge (e precisamente per la verifica del tasso alcolemico nel sangue). Poiché nel caso in esame tale informativa non è stata fornita e di conseguenza l’interessato non ha potuto fornire alcun valido consenso, i risultati dell’esame non sono utilizzabili.

I giudici ricordano quindi che l’eventuale prelievo ematico effettuato da parte dei sanitari su richiesta dalla P.G. senza tale preventiva informativa, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall’articolo 186 comma 2 C.d.S.

Consulta la Sentenza n. 21885, 5.5.2017, Corte di Cassazione

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