Proroghe documentazione amministrativa: abilitazioni alla guida (parte I)

L’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, così come modificato dalla legge di conversione, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.“.

Pur tuttavia, come evidenziato da prassi amministrativa, essendo la patente di guida considerata equipollente alla carta di identità, tale documento può essere ricondotto all’applicazione del successivo art. 104, così come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento“.

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