Protezione civile e funzioni di polizia stradale: divieto assoluto

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall’art. 11 del Codice, lettere a) b) ed e) ovvero rispettivamente “prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”, “rilevazione degli incidenti stradali” ed infine “tutela e il controllo sull’uso della strada”.

In materia di circolazione stradale tali organizzazioni infatti possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra cui le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) unicamente nello svolgimento delle funzioni inerenti le lettere c) “predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico” e d) “scorta per la sicurezza della circolazione” dell’art. 11 CdS, sempre che siano rispettate le altre limitazioni e specifiche previste dalla circolare.

Leggi la circolare 24 giugno 2016

 



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