Pubblicità sulla strada

IL CASO

In seguito a parere negativo espresso dal Corpo di Polizia Locale, un Comune nega ad una società commerciale l’autorizzazione all’installazione di 13 cartelloni pubblicitari sulla sede stradale perché ritenuta potenzialmente capace di occultare la segnaletica posta in loco con evidente pregiudizio per la sicurezza della circolazione. La società ricorre contro i provvedimenti di diniego sostenendo di aver subito un doppio torto: il Comune non ha sufficientemente motivato il proprio dissenso e, contemporaneamente, aveva già consentito che altri soggetti installassero le proprie insegne nei medesimi luoghi.

 

LA DECISIONE

La Corte, premettendo che le esigenze di sicurezza della circolazione prevalgono in ogni caso su quelle di iniziativa economica dei privati e rilevando l’ampia discrezionalità che connota il potere di rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari e quindi il corrispettivo limite di sindacato da parte della stessa giustizia amministrativa, ha rigettato il ricorso sostenendo non solo che gli atti comunali erano sufficientemente motivati ma anche che l’eventuale preesistente non corretto posizionamento di un’insegna pubblicitaria è argomento che comunque non vale a legittimare l’installazione di ulteriori insegne nella medesima area, una prima violazione non potendo scriminarne ulteriori e successive.

Leggi la Sentenza TAR Piemonte 13 maggio 2016 n. 642 

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