Quali sono i confini della privata dimora? Lo chiarisce una Sentenza della Cassazione
Sfruttiamo la Sentenza n. 18089/17 per chiarire il concetto di “privata dimora”. Il testo in esame riguarda un tentativo di furto avvenuto all’interno dello spogliatoio di una palestra. Il ricorrente è condannato ai sensi dell’articolo 624-bis del Codice Penale, “furto in abitazione e furto con strappo”, per essere stato visto mentre frugava nelle tasche degli abiti di altre persone. A sua difesa sostiene che la palestra di una scuola non sia assimilabile a un luogo di privata dimora.
I giudici ricordano che “per luogo destinato a privata dimora, nell’ottica delineata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 624-bis cod. pen., deve infatti intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative”.
Alcuni esempi? L’ufficio, il circolo sportivo e anche, come nel caso in questione, lo spogliatoio di una palestra ove gli atleti lasciano i propri abiti e i propri averi.
Integrato quindi il reato di furto in privata dimora, più grave del furto semplice, e confermata la condanna.
Consulta la Sentenza n. 18089 del 10.4.2017, Corte di Cassazione
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