Radiazione per l’esportazione: nuova disciplina

La presente circolare operativa, corredata da una pratica scheda riassuntiva, definisce i chiarimenti necessari per comprendere il nuovo testo dell’art. 103 CdS che stabilisce “La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata  dall’esibizione  della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla  documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri”. A tal proposito la circolare affronta entrambi i casi della cessione intracomunitaria ed extracomunitaria, specificando l’iter burocratico e i documenti richiesti.

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