Reato di danneggiamento: se l’automobile vandalizzata è esposta alla pubblica fede l’illecito è penale

La depenalizzazione del reato di danneggiamento ex art. 635 del codice penale, avvenuta a inizio 2016, ha riformato profondamente la concezione dell’illecito. Il cosiddetto “danneggiamento semplice” non è più reato penale, eccezion fatta per alcuni casi previsti dalla legge. Uno di questi è proprio quello che interessa la Sentenza n. 1 del 2.1.2017 della Corte di Cassazione.

Auto esposta alla pubblica fede, si rientra nel penale

Il fatto riguarda l’atto vandalico compiuto ai danni di un’automobile parcheggiata a bordo strada (il discorso sarebbe equivalente se si trattasse di un’area di sosta pubblica). In questo caso chi danneggia il bene altrui, rigando ad esempio con una chiave la vernice dell’auto, continua a commettere reato penale.

Questo perché l’illecito che si configura è quello di danneggiamento aggravato, ancora punito dal Codice Penale. L’aggravante è determinata dall’esposizione del bene alla pubblica fede e poco importa, come rilevato dalla difesa, che il proprietario del mezzo potesse controllarlo perché “l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria posto che la ragione dell’aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua”. Insomma più il bene è esposto e più viene tutelato dalla legge.

Quando il vandalismo è ancora reato penale?

Quella esposta non è evidentemente l’unica condizione in cui danneggiando i beni altrui si commette reato penale, rilevabile anche qualora l’atto avvenisse in concomitanza a minacce o violenze alla persona, o comportasse l’interruzione di un pubblico servizio. Il trattamento sarebbe analogo anche qualora la cosa danneggiata fosse un immobile pubblico o religioso o comunque di particolare prestigio.

Come comportarsi in caso di danneggiamento semplice?

Quanto sopra esposto non significa evidentemente che la vittima di danneggiamento semplice non abbia diritto ad ottenere il giusto risarcimento del danno subito. Questo però andrà ottenuto a mezzo di un processo civile e non penale.

Corte di Cassazione, sentenza del 2.1.2017, n. 1

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