Regolamento comunale e tutela degli animali

In linea generale, come prevede l’articolo 1 della legge 337/1968 che disciplina e tutela l’esercizio dell’attività circense, “lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.”. Con la suddetta norma viene tutelato il circo nella sua accezione tradizionale il che comporta anche l’utilizzo di animali esotici e selvatici. In sostanza, in assenza di norme primarie che autorizzino interventi degli enti locali in materia, il potere generale dei comuni di disciplinare e vigilare sull’esercizio di ogni attività che utilizzi animali sotto il profilo delle condizioni di igiene e sicurezza pubblica, non può condurre all’adozione di norme regolamentari che, a prescindere dal concreto verificarsi di situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica, da intendersi in senso lato come comprensiva anche di quella animale, prevedano in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di detenzione ed utilizzo di determinati animali negli spettacoli circensi.

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