Responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori in caso di disturbo della quiete pubblica: il parere della Cassazione

I giudici della Suprema Corte ricordano che secondo l’Art. 40, comma 2, C.P. “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Questo riguarda anche il tema della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori. I genitori sono infatti “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori” secondo l’art. 2048 C.C.. L’obbligo di sorveglianza che discende da tali norme non esclude la responsabilità del minore capace di intendere e volere, ma ugualmente non esclude una responsabilità del genitore nei casi in cui non si sia ottemperato all’obbligo di sorveglianza (salvo nel caso in cui si possa provare di non aver potuto impedire il fatto).

Nel caso in questione, in seguito a controlli della polizia municipale che hanno accertato l’effettiva violazione dell’Art. 659 C.P., relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, dovuto a emissioni rumorose provenienti da un impianto stereo di un adolescente, si è ritenuto responsabile il genitore del ragazzo.

Consulta la sentenza n. 53102 15.12.2016 della Corte di Cassazione

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