Ricorso al giudice di pace: deposito dei documenti da parte dell’amministrazione

Mentre la formale costituzione in giudizio è, per l’amministrazione, una mera facoltà, il deposito della copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, che è adempimento del tutto diverso, distinto ed indipendente dalla costituzione in giudizio, è invece un vero e proprio obbligo (rectius: onere), previsto dagli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, D.lgs. n. 150/2011.

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