In caso di ricorso a verbale per violazione del C.d.S. si applica la sospensione feriale dei termini

Un ricorso depositato in data 7.2.2013, a fronte di una sentenza depositata il 27.6.2012 riguardante una controversia avente ad oggetto verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada è da considerarsi tempestivo? Per poter rispondere è necessario chiarire se sia da applicarsi al caso, o meno, la sospensione feriale dei termini per proporre ricorso.

Questa si applica anche se il ricorso segue il rito del lavoro, come nei casi di controversie in materia di verbali di accertamento di violazione del codice della strada. L’esclusione riguarda infatti la materia e non il rito utilizzato. Di conseguenza ne sono interessate le controversie in materia di lavoro ma non quelle in riguardanti violazioni amministrative per le quali si segue il rito del lavoro.

I giudici concludono quindi che il ricorso del caso, con cui si invoca l’applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai giudizi di appello in tema di opposizione a sanzioni amministrative, è fondato.

Infatti: “le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l’esclusione prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass., Sez. VI- 2, 2 novembre 2015, n. 22389)”.

Considerato il termine di decadenza di sei mesi ai sensi dell’art. 327 del Codice di Procedura Civile e applicando la sospensione feriale, l’impugnazione di cui sopra deve ritenersi effettuata nei tempi.

Consulta la Sentenza 11478/2017, Corte di Cassazione

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *