Rigetto del ricorso giurisdizionale e omessa determinazione della somma da pagare (Parte II)

Qualora invece il Giudice, a norma dell’art. 195, comma 2 c.d.s. ovvero art. 11, L. 689/81 dovesse rideterminare la sanzione, ovvero in altre ipotesi in cui la decisione, pur rigettando il ricorso, non sia completamente aderente al provvedimento sanzionatorio, allora e solo allora si può sostenere che la sentenza assuma una propria “autonomia” e pertanto l’esecuzione non possa prescindere dalla stessa.

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