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Sanzioni fiscali proporzionali

– Italia Oggi  – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le sanzioni (anche quelle doganali) devono essere proporzionate alla gravità della violazione e non eccedere la misura strettamente necessaria ad assicurare il corretto adempimento del tributo: è questo il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza 4 agosto 2020, n. 319/2020. Il giudice ha il potere di disapplicare le sanzioni stabilite dal legislatore nazionale, in considerazione della prevalenza del principio europeo di proporzionalità, e di rideterminarle in una misura che sia allineata ai criteri espressi dalla normativa dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il tema del contendere ruota intorno all’anomalia delle sanzioni doganali. Se, nel settore tributario, le penalità sono direttamente commisurate al tributo, in una misura percentuale (per esempio il 100% o il 120% dell’imposta evasa), in ambito doganale vige, invece, un sistema di ammenda determinata «a scaglioni», con la conseguenza che una pretesa di euro 5 mila euro dà luogo a una sanzione di 30 mila euro, secondo quanto previsto dall’articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali. A questo proposito vi è da rilevare che, mentre la normativa doganale è ormai completamente uniformata a livello europeo, in materia di sanzioni i Paesi membri non hanno acconsentito a una regolamentazione comune e da tempo si attende una direttiva del Parlamento che, a causa di diverse resistenze, non è ancora stata approvata. Se manca una disciplina di dettaglio sul tema delle penalità doganali, il Codice doganale Ue in vigore dal 1° maggio 2016, ha tuttavia segnato un passo avanti rispetto alla disciplina precedente, introducendo il principio per cui « le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive» (art. 42, paragrafo 1). Nel caso esaminato dal giudice genovese, l’Agenzia, a fronte di una contestazione di maggiori diritti per circa 12 mila euro ha irrogato una sanzione di 31.103, ossia pari al 253% della pretesa contestata, applicando il discusso articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali. L’importatore ha rilevato l’illegittimità di tale sanzione, per violazione del principio di proporzionalità che, in quanto contenuto in un regolamento europeo di diretta applicazione, prevale sulla disciplina nazionale. La sentenza della Ctp prende anche in considerazione i principi della Corte Ue, la quale ha precisato che le sanzioni irrogate dalle Dogane devono tenere conto della natura e della gravità dell’infrazione commessa (sent. 17/7/2014, C-272/13, Equoland). Il giudice ha inoltre chiarito che, se è vero che gli Stati membri rimangono, in generale, liberi di stabilire la misura delle penalità applicabili in caso di inosservanza della normativa doganale, essi sono tuttavia tenuti a esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto Ue e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (da ultimo, Corte Ue, 4 marzo 2020, causa C-655/18). In forza di tale principio, spetta pertanto al giudice nazionale verifi care che l’importo della sanzione irrogata non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e, nel caso in cui si riscontri una deviazione, disapplicare la norma nazionale e dare applicazione a quella europea

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