Si può detenere uno sfollagente senza farne denuncia?

I giudici della Cassazione ricordano che lo sfollagente non è un’arma in senso proprio, in quanto non ha come destinazione naturale l’offesa alla persona, ma può essere utilizzato anche per finalità diverse, per esempio come strumento per l’allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla loro incolumità. Di conseguenza la sua detenzione non è punibile ai sensi dell’art. 697 del Codice Penale (“Detenzione abusiva di armi”).

Ai sensi dell’articolo 704 del Codice Penale infatti per armi si intendono quelle elencate all’articolo 585 del medesimo Codice: armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa della persona, tutti gli strumenti atti a offendere dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo. Rientrano inoltre nella definizione le bombe, macchine o involucri contenenti materie esplodenti e gas asfissianti o accecanti.

Consulta la Sentenza n. 31933/2017, Corte di Cassazione

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