Sinistro stradale causato da un ciclista

Il caso. A bordo del proprio velocipede urta un’autovettura invadendo la corsia di pertinenza di quest’ultima, dopo aver deciso di effettuare un sorpasso avventato senza che le condizioni di sicurezza glielo consentissero.

La Suprema Corte conferma che, in tema di responsabilità civile per i sinistri cagionati nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti coinvolti ha funzione accessoria, ossia opera solo nell’ipotesi in cui è impossibile, attraverso i risultati probatori, determinare con esattezza la misura concreta delle rispettive responsabilità; pertanto, ove si accerti l’esclusiva colpa di uno dei due conducenti, l’altro viene liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità e non ha l’onere di provare, in modo diretto, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, andando a rilevare solo l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento tenuto dall’altro conducente.

Consulta l’ordinanza n. 12610/2018, Cassazione civile

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