Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza

Il caso. Con provvedimento prefettizio, emesso a seguito dell’accertamento di guida in stato di ebbrezza all’imputato, veniva contestata la contravvenzione prevista dall’art. 186, commi 2 e 9, C.d.S. per aver guidato la propria autovettura in stato di ebbrezza e veniva irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente perché riscontrato un tasso alcolemicosuperiore al limite previsto dalla legge, con obbligo di sottoposizione a visita medica entro 60 giorni presso la Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida. All’esito della visita, l’imputato veniva dichiarato inidoneo alla guida con conferma della sospensione della patente per 3 mesi.

La guida successiva al materiale ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ancorché precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed inscindibilmente collegato, configura la violazione di cui all’art. 218, comma 6  e non quella di cui all’art. 128 C.d.S. poiché il provvedimento previsto da tale norma non ha natura sanzionatoria, ma si basa su un qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida.

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