False dichiarazioni e sostituzione di persona: il reato più grave assorbe l’altro

Guidava con la patente sospesa e, una volta fermato dalla Polizia e scoperto sprovvisto di documenti, ha pensato di scamparla sostituendo alle proprie generalità quelle del fratello. Condannato a un anno e due mesi di reclusione, vede aumentarsi la pena ai sensi dell’art. 81 C.P., che recita: “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.

L’uomo ricorre in Cassazione lamentando erronea applicazione della legge penale. Secondo la sua difesa non ci sarebbe concorso formale di reati. I due fatti contestati infatti, false dichiarazioni a pubblico ufficiale e sostituzione di persona sarebbero uno assorbente dell’altro. In particolare, il reato di cui all’art. 496 C.P. “False dichiarazioni sulla identità  o su qualità  personali proprie o di altri” risulta assorbito dal reato di cui all’art. 495 C.P.:

“allorquando l’induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l’attribuzione di un falso nome, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all’autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall’art. 495 cod. pen., restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona”.

Pertanto i giudici proseguono con l’accoglimento parziale del ricorso e rideterminano la pena in anni 1 di reclusione.

Sentenza n. 5781, 8 febbraio 2017, Corte di Cassazione





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