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Alcooltest: risultati validi anche con la dicitura “volume insufficiente”
Cassazione Penale, sentenza 14/9/2017, n. 41965: salvo che lo strumento non segnali l’avvenuto errore, lo scontrino dell’alcooltest è valido

Il caso. L’imputato, per mezzo del proprio difensore, propone una serie di motivi di ricorso per Cassazione, tra cui violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza sebbene il giudizio di responsabilità sia stato fondato sulle risultanze alcolemiche, nonostante lo scontrino del secondo esame riportasse la dicitura “volume insufficiente”, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza.

La Suprema Corte ribadisce che «è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcooltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore».

Si richiama la disciplina contenuta nell’allegato al d.m. 22 maggio 1990, n. 196, ove è precisato che, laddove l’apparato di misurazione alcolimetrica non dia un equivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un messaggio di servizio teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume d’aria.

Consulta la sentenza n. 41965/2017, Cassazione civile


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