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Amianto su terreno privato? In assenza di dolo o colpa il proprietario del terreno non è responsabile
TAR Lombardia, sentenza n. 1639/2017: la fondazione proprietaria di un terreno non è responsabile per l’amianto lì abbandonato

Il TAR Lombardia esamina un caso riguardante dell’amianto abbandonato su un terreno dato in locazione da una fondazione a un privato. La società proprietaria del terreno ha delle responsabilità in merito alla sostanza tossica presente nell’area?

Non secondo i giudici che ricordano la costante interpretazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 da parte della giurisprudenza amministrativa: il proprietario è responsabile dell’abbandono dei rifiuti e delle sostanze soltanto in caso di dolo o colpa, con esclusione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, vale a dire senza colpevolezza e quindi legata solamente alla qualità di proprietario.

Nel caso in particolare, risulta provata la responsabilità in capo al locatario o quanto meno l’assenza di dolo e di colpa in capo alla fondazione, che si è attivata nelle forme di legge per ottenere la disponibilità del fondo dopo la scadenza del contratto di locazione e che ha intimato all’ex conduttore, divenuto occupante senza titolo, l’ottemperanza ai provvedimenti emessi dal Comune. 

Consulta la sentenza n. 1639/2017, TAR Lomabardia


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