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Il Ministero dei Trasporti trasmette tre interessanti ordinanze in materia di revoca della patente di guida
Circolare prot. 15075 del 13 luglio 2017: il MIT allega alla circolare tre interessanti ordinanze che gettano luce sulla revoca della patente per chi รจ condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti

Il Codice della Strada dispone la revoca della patente per coloro che sono condannati per guida in stato di ebbrezza o guida sotto l’effetto di stupefacenti. Esattamente tre anni di revoca dalla data di accertamento del reato. A quale data si fa riferimento?

L’informazione è contenuta nella circolare in esame, la prot. 15075 del 13 luglio 2017: la data di accertamento del reato fa riferimento all’accertamento compiuto dal Giudice penale, alla condanna insomma. Prima, infatti, c’è solo un’ipotesi di reato, da confermare. Durante il tempo necessario per arrivare a sentenza la patente è sospesa a fini cautelari e il tempo di sospensione non può e non deve essere sottratto dal tempo di revoca. Gli istituti della sospensione e della revoca della patente hanno infatti una natura giuridica differente: la prima ha fini cautelari, la seconda è sanzione accessoria conseguente a condanna penale.

Consulta la circolare prot. 15075 del 13 luglio 2017


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