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Avviso di difesa: è necessario anche se l’automobilista rifiuta l’alcoltest?
Corte di Cassazione, sentenza n. 34383/2017: la Corte affronta il caso di un uomo condannato ai sensi degli artt. 186-bis co. 6 e 187 co. 8 C.d.S.

Un uomo condannato ai sensi degli artt. 186-bis co. 6 e 187 co. 8 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti) propone ricorso in Cassazione: la Polizia Locale avrebbe omesso di dare l’avviso di difesa di cui all’art. 114 del Codice di Procedura Penale.

I giudici, nel procedere al respingimento del ricorso, ribadiscono il seguente principio di diritto: "l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test; tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato".

La condanna è comunque confermata perché nel caso in esame il comportamento dell’imputato, allontanatosi senza neppure sottoscrivere il verbale di accertamento e il modulo per l'acquisizione del consenso informato, ha reso impossibile procedere nei termini di legge. 

Consulta la Sentenza 34383/2017, Corte di Cassazione


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