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Accesso agli atti: non si può negare l’accesso all’esposto di chi vanta un diritto qualificato
TAR Toscana, Sentenza n. 898/2017: il comune non può negare il diritto di accesso agli esposti al cittadino che vanta un diritto qualificato

Il TAR Toscana esamina il caso di una società che propone ricorso avverso il diniego di accesso a due atti che la riguardano direttamente. Questi sarebbero infatti due esposti inviati al Comune da soggetti privati e avrebbero a oggetto fatti e contestazioni riguardanti l’attività della società stessa. L’amministrazione aveva respinto la richiesta di accesso poiché “il diritto di accesso si limita agli eventuali verbali di accertamento conseguenti alle attività ispettive la cui titolarità già appartiene alla P.A. e non agli esposti – denunce, anche per l’evidente esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti interessati”.

Secondo i giudici la motivazione non può costituire ostacolo all’esplicazione del diritto di accesso. Ricorda la Corte infatti che  le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare l'esigenza della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione (nei termini di cui all'art. 22, Legge n. 241/1990) con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi in particolare quelli dei soggetti individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Va ricordato, inoltre, che il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità non ammette la possibilità di denunce segrete: colui che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza,

I casi di possibile sottrazione all'accesso, previsti all’art. 24 della Legge n. 241/1990  al punto d), sono quelli relativi a documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari.

Consulta la Sentenza del TAR Toscana 898/2017


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