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Riforma codice penale: importanti novità per il reato di lesioni personali stradali
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 giugno 2017, n. 103 “Modifiche al Codice Penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”

È avvenuta la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della Legge 23 giugno 2017, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. Il provvedimento apporta importanti novità. In questa sede interessano particolarmente quelle relative al reato di lesioni personali stradali (art. 590-bis C.P.), recentemente introdotto dalla legge n. 41/2016.

La riforma del Codice Penale delega infatti al governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore del testo (che avverrà il 3.8.2017), alcuni decreti legislativi che vadano a modificare il regime di procedibilità di diversi reati, fra cui anche il già citato reato di lesioni personali stradali. La fattispecie resterà procedibile d’ufficio in questi casi:  

-la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- ricorrano circostanze aggravanti (fra cui quelle elencate all’art. 339 del Codice Penale;
- per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Tempo fino ad agosto 2018, quindi, per l’attuazione della riforma. Nel frattempo il reato di cui all’art. 590-bis del Codice Penale resta procedibile d’ufficio.

Consulta la Legge 23 giugno 2017, n. 103


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