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Furto aggravato: la Cassazione rinnova la nozione di privata dimora
Corte di Cassazione, sentenza n. 31345/2017: la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora solo i luoghi in cui si svolgono atti della vita privata, che non siano aperti al pubblico

Nell’ambito del giudizio relativo a un caso di furto in abitazione e furto con strappo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto una nozione restrittiva del concetto di privata dimora, sino ad ora minoritario in giurisprudenza.

Secondo il principio di diritto affermato, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

Consulta la Sentenza 31345 del 22.6.2017, Corte di Cassazione


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