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Guard-rail non in regola: il conducente che provoca il sinistro non è responsabile del decesso del passeggero
Tribunale di Firenze, n. 1446/2017: assolto dal reato di cui all'art 589, comma II, Codice Penale, il conducente che dimostra che il decesso del passeggero è causato da un guard-rail male installato

I fatti: l'imputato procedeva al volante della sua auto a una velocità che, dalle ricostruzioni fatte in seguito, è risultata essere intorno ai 90 km/h (all'interno dei limiti previsti in quel tratto). La causa del sinistro è banale ma decisamente pericolosa: l'autoradio. Il conducente, sopravvissuto ai fatti, ha rivelato di essersi fatalmente distratto per un paio di secondi per sistemare l'autoradio, finendo per sbandare fuori strada e urtare il guard-rail.

Il conducente è responsabile del decesso dei passeggeri?

Sì, ma non in ogni caso. Il conducente è, solitamente, responsabile penalmente per le lesioni causate ai suoi passeggeri e dovute ad imprudenze durante la guida, ma qualora riesca a dimostrare che l'infortunio è dovuto ad altre cause egli è completamente scagionato. 

Il caso che esaminiamo costituisce un ottimo esempio: l'incidente è sì dovuto ad una distrazione dell'automobilista, che toglieva lo sguardo dalla strada per utilizzare l'autoradio, ma secondo il Tribunale è evidente che le tragiche conseguenze siano dovute ad un guard-rail male installato. La barriera infatti aveva ceduta dopo il contatto con il mezzo, causandone la collissione frontale con il guard-rail successivo, che penetrava frontalmente nell'abitacolo, causando al passeggero lesioni che ne provocano il decesso. 

Se le strutture fosse state in regola e in buone condizioni il sinistro avrebbe avuto conseguenze più lievi. Ciò basta, secondo i giudici, per assolvere l'automobilista dal reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Consulta la Sentenza n. 1446/2017


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