MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Disturbo della quiete pubblica: i rumori sono penalmente rilevanti solo se si estendono ad una parte consistente del condominio
Cassazione, Sentenza n. 30156/2017: perché il disturbo della quiete pubblica abbia rilevanza penale è necessario che i rumori si propaghino almeno ad una parte considerevole della stabile, in modo da disturbare una quantità indefinita di persone e non poche persone specifiche

Ci occupiamo della Sentenza 30156/2017, che fornisce un ottimo caso d'esempio in relazione al reato di cui all'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone".

Il reato di cui all'art.659, comma 1 del Codice Penale si configura, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, come reato di pericolo presunto. Ai fini della fattispecie criminosa è necessario che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne lamentino in concreto. 

L'interesse tutelato dal legislatore è quello della pubblica quiete, che si definisce come l'assenza di disturbo per la pluralità dei consociati. È quindi necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a turbare non già la tranquillità del singolo soggetto, bensì della collettività. La valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta, inoltre, in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica.

Quali accertamenti sono necessari?

La Corte ricorda quindi che è necessario accertare l'incidenza e la capacità dei rumori di propagarsi in concreto. Per tale indagine non è sufficiente rilevare la percezione del disturbo da parte degli occupanti degli appartamenti limitrofi.

Il reato non è quindi integrato allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli vicini occupanti un appartamento limitrofo, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio. 

Mancando la Sentenza impugnata di adeguate motivazioni in tal senso, la Corte procede ad annullarla. 

Consulta la Sentenza n. 30156/2017, Corte di Cassazione

 

 


www.polnews.it