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Accompagna l'amico a innaffiare le piantine di marijuana, assolto
Cassazione, sentenza n. 29219/2017: assolto dal reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope l'amico che accompagna il

Abbiamo dato notizia, poche settimane fa, della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio del ragazzo che "faceva da scorta" alla ragazza in possesso della droga. Fondamentale il supporto fornito  in quel caso, la garanzia di sicurezza nel caso qualcosa andasse storto. 

Oggi vediamo un caso analogo: è colpevole chi accompagna l'amico alla piantagione di marijuana

L'imputato è stato condannato in primo grado e in appello per un passaggio offerto con la propria auto al "complice", che la stessa Corte riconosce essere il soggetto che si occupava direttamente della piantagione provvedendo all'innaffiatura e alla concimazione della vegetazione, nei pressi del terreno su cui questa si trovava. Sempre il "complice" era poi stato visto dalle forze dell'ordine scendere dall'auto, per dirigersi con un sacco di concime prelevato dal bagagliaio verso il terreno.

Secondo la Cassazione il contributo al reato, per essere punibile, deve essere idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione dello stesso, aumentandone le possibilità di successo mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti. Molteplici possono essere le forme di agevolazione prestate che possono risolversi o in un contributo materiale che abbia avuto un'incidenza nel determinare il fatto illecito facilitandone la realizzazione. È addirittura sufficiente la sola presenza, a patto che la stessa assicuri all'altro concorrente uno stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.

È però dubbio che un passaggio in auto, prestato in un'unica occasione, nei pressi del terreno, sia significativo rispetto al prospettato concorso di persone nel reato e possa rivestire efficacia di contributo causale alla realizzazione dell'illecita coltivazione di piante di marijuana. Ciò a maggior ragione considerando che non è stata neppure fornita dimostrazione dell'elemento soggettivo, ovverosia della consapevolezza in capo al prevenuto che nel luogo in cui l'altro era diretto vi fosse la piantagione incriminata.

Consulta la Sentenza n. 29219/2017

 


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