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Non è consentita la contestazione delle cartelle esattoriali per motivi attinenti alla formazione del titolo
Cassazione, n. 13664/2017: non può consentirsi la contestazione delle cartelle esattoriali per motivi attinenti alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere dedotti avverso il verbale di accertamento della violazione

Ci occupiamo dell’opposizione avverso due cartelle esattoriali mossa da una società di noleggio senza conducente di autoveicoli. Il Tribunale, ritenuto che i verbali di accertamento fossero divenuti definitivi e constatata la loro regolare notifica, rigettava il ricorso sentenziando che la ricorrente non potesse proporre opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi attinenti alla formazione del titolo.

Ogni contestazione in tal senso avrebbe dovuto essere, infatti, svolta mediante ricorso amministrativo al Prefetto o tramite ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace.

La sentenza è confermata in Cassazione, dove la ricorrente sostiene di avere tempestivamente comunicato all’amministrazione comunale i nominativi dei clienti cui erano stati locati i mezzi in questione, escludendo così di poter essere chiamata a rispondere delle violazioni commesse dai conducenti, atteso che l’art. 196 C.d.S. prevede la responsabilità solidale del conducente e del locatario.

Diverso è il parere della corte: l’art. 196, 1° comma, secondo periodo del C.d.S. prevede che, nelle ipotesi di cui all’art. 84 (“locazione senza conducente“), delle violazioni commesse dal conducente risponde solidalmente il locatario. Ciò non basta comunque ad escludere la concorrente responsabilità del locatore. L’art. 196 C.d.S. intende infatti assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, quale non può ritenersi il conducente, dal momento che la sua identità è, di regola, nota soltanto al locatore.

La società esercente attività di autonoleggio non si può limitare a comunicare i nominativi dei locatari. Deve anzi tempestivamente proporre ricorso in via amministrativa o giudiziaria per impedire che il verbale di accertamento divenga definitivo.

La Corte conclude che non può consentirsi la contestazione delle cartelle esattoriali per motivi attinenti alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere dedotti precedentemente avverso il verbale di accertamento della violazione.

Consultare la Sentenza 13664/2017, Corte di Cassazione


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