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Verbale per attraversamento con semaforo rosso: spetta allÂ’automobilista provare malfunzionamenti delle attrezzature
Cassazione, sentenza n. 11574/17: in caso di ricorso ad un verbale per semaforo rosso, spetta al ricorrente provare malfunzionamenti o errata installazione delle attrezzature automatiche. Non sono sufficienti meri e generici richiami alla normativa vigente

Viene proposto ricorso contro l’annullamento di un verbale relativo alla violazione dell'art. 146 comma 3 del C.d.S. (“attraversamento con impianto semaforico rosso”). Secondo i giudici del Tribunale l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe in regola con i requisiti richiesti per l’omologazione, sia relativamente all'installazione dell'apparecchiatura, sia quanto al modo in cui dovevano essere effettuati i rilievi fotografici.

La vicenda giunge quindi in Cassazione. L’Amministrazione ritiene che l'apparecchiatura utilizzata sia del tipo omologato dal MIT e che sia stata installata secondo le prescrizioni dell'omologa. Ciò risulterebbe dalla documentazione prodotta dal Comune, contenente:

Di fronte a questa documentazione, facente fede fino alla querela di falso, spetta all’automobilista provare eventuali malfunzionamenti o un’errata installazione. Ciò non è stato fatto, essendosi limitata la controparte a "mere e generiche" affermazioni con richiami alla normativa vigente. 

I giudici ricordano quindi che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con semaforo rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della Strada né il regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura fino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare.

Consulta la Sentenza n. 11574/17, Corte di Cassazione 


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